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Lavoro, quello che c'è da sapere sui nuovi voucher


Con il Decreto Legge n. 50/2017 del 24 aprile 2017, convertito nella Legge n. 90 del 21/06/2017, sono stati regolamentate le nuove disposizioni in materia di lavoro occasionale.

Come già citato nel precedente articolo dell' 8 luglio scorso, sono stati introdotti sia il Libretto Famiglia che il Contratto di prestazione occasionale (PrestO) e, da oggi, attivi sul portale INPS.
Ma guardiamo nello specifico le principali novità introdotte dal suddetto Decreto Legge n. 50/2017:

- il Libretto Famiglia, una rivisitazione dei vecchi voucher attraverso i quali le famiglie, quindi le persone fisiche, potranno pagare prestazioni occasionali di baby sitter, badanti, lezioni private, lavori domestici, inclusi quelli di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

- Contratto di prestazione occasionale (PrestO) utilizzabile da imprese, professionisti e lavoratori autonomi. Tale normativa è stata pensata per evitare, come in passato, abusi di utilizzo a discapito dei lavoratori.

Non avranno la possibilità di poter ricorrere al nuovo contratto il datore di lavoro che, entro i sei mesi precedenti dalla prestazione, abbia o abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il lavoratore.
Dalla norma vengono esclusi anche i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati con un contratto a tempo indeterminato. Sono oggetto di esclusione anche le imprese che operano nei settori dell'edilizia o hanno attività di escavazione e imprese del settore delle miniere, cave e torbiere. 'PrestO' non può essere usato nemmeno nell'ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

Oltre ai casi di esclusione sopra citati il legislatore ha imposto limiti anche dal punto di visto economico:
- 5.000 € come compenso massimo annuale per prestazioni occasionali intercorse con riferimento alle prestazioni di lavoro occasione intercorse con la totalità dei datori di lavoro;
- 2.500 € annuali per un solo datore di lavoro.
Al contrato, quindi per i datori di lavoro, valgono gli stessi limiti:
- 5.000 € come compenso massimo annuale per prestazioni occasionali intercorse con riferimento alle prestazioni di lavoro occasione intercorse con la totalità dei lavoratori;
- Limiti ci sono anche per la durata della prestazione che in un anno (calcolato dall'1 gennaio al 31 dicembre) non può superare le 280 ore complessive.

Qualunque sia il soggetto utilizzatore (impresa, professionista, persona fisica) che voglia utilizzare questo nuovo strumento dovrà registrarsi sulla piattaforma INPS.
Gli stessi dovranno, successivamente, versare delle somme di denaro che andranno a formare il portafoglio elettronico del datore di lavoro e comunicare preventivamente informazioni circa la prestazione lavorativa.
Per quanto riguarda il lavoratore, si deve registrare sulla piattaforma digitale dell'Inps. A lui spetterà decidere come ricevere il compenso. Può farselo accreditare su un conto corrente fornendo l'Iban o su un libretto postale o farselo accreditare su una carta di credito abilitata. Infine può scegliere anche un bonifico domiciliato da riscuotere agli sportelli postali.

Ma quanto sono effettivamente pagate le prestazioni?
Per il Libretto Famiglia il compenso minimo stabilito è di 10 euro all'ora (8 euro per compenso a favore del prestatore; 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata Inps; 0,25 per il premio assicurativo Inail; 0,10 per gli oneri gestionali).

Per quanto concerne PrestO il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro che è la retribuzione minima per 4 ore di lavoro. Tale importo non può essere variato anche se la prestazione risulta essere di durata inferiore. Per le ore successive alla quarta il costo è 12,29 euro (2,97 euro per contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, 0,32 euro per il premio assicurativo INAIL, ad Addizionale dell’1% per gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore)

L’Inps, che svolge la funzione di intermediario tra il datore di lavoro e i lavoratori, si occupa di controllare e monitorare tutte le attività del sito e di pagare i compensi, entro il 15 del mese successivo alla prestazione, attingendo dal portafoglio elettronico del datore di lavoro.

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