Con il Decreto Legge n. 50/2017 del 24 aprile 2017, convertito nella Legge n. 90 del 21/06/2017, sono stati regolamentate le nuove disposizioni in materia di lavoro occasionale.
Come già citato nel precedente articolo dell' 8 luglio scorso, sono stati introdotti sia il Libretto Famiglia che il Contratto di prestazione occasionale (PrestO) e, da oggi, attivi sul portale INPS.
Ma guardiamo nello specifico le
principali novità introdotte dal suddetto Decreto Legge n. 50/2017:
- il Libretto Famiglia, una
rivisitazione dei vecchi voucher attraverso i quali le famiglie, quindi le
persone fisiche, potranno pagare prestazioni occasionali di baby sitter,
badanti, lezioni private, lavori domestici, inclusi quelli di giardinaggio, di
pulizia o di manutenzione;
- Contratto di prestazione occasionale (PrestO) utilizzabile da
imprese, professionisti e lavoratori autonomi. Tale normativa è stata
pensata per evitare, come in passato, abusi di utilizzo a discapito dei
lavoratori.
Non avranno la possibilità di poter ricorrere al nuovo contratto
il datore di lavoro che, entro i sei mesi precedenti dalla prestazione, abbia o
abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e
continuativa con il lavoratore.
Dalla norma vengono esclusi anche i datori di lavoro che hanno alle
proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati con un contratto a
tempo indeterminato. Sono oggetto di esclusione anche le imprese che operano
nei settori dell'edilizia o hanno attività di escavazione e imprese del settore
delle miniere, cave e torbiere. 'PrestO' non può essere usato nemmeno
nell'ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.
Oltre ai casi di esclusione sopra citati il legislatore ha imposto
limiti anche dal punto di visto economico:
- 5.000 € come compenso
massimo annuale per prestazioni occasionali intercorse con riferimento alle
prestazioni di lavoro occasione intercorse con la totalità dei datori di lavoro;
- 2.500 € annuali per
un solo datore di lavoro.
Al contrato, quindi per i datori di lavoro, valgono gli stessi
limiti:
- 5.000 € come compenso
massimo annuale per prestazioni occasionali intercorse con riferimento alle
prestazioni di lavoro occasione intercorse con la totalità dei lavoratori;
- Limiti ci sono anche per la durata della prestazione che in un
anno (calcolato dall'1 gennaio al 31 dicembre) non può superare le 280 ore
complessive.
Qualunque sia il soggetto
utilizzatore (impresa, professionista, persona fisica) che voglia
utilizzare questo nuovo strumento dovrà registrarsi sulla piattaforma INPS.
Gli stessi dovranno, successivamente, versare delle somme di
denaro che andranno a formare il portafoglio elettronico del datore di lavoro e
comunicare preventivamente informazioni circa la prestazione lavorativa.
Per quanto riguarda il lavoratore,
si deve registrare sulla piattaforma digitale dell'Inps. A lui spetterà
decidere come ricevere il compenso. Può farselo accreditare su un conto
corrente fornendo l'Iban o su un libretto postale o farselo accreditare su una
carta di credito abilitata. Infine può scegliere anche un bonifico domiciliato
da riscuotere agli sportelli postali.
Ma quanto sono effettivamente pagate le prestazioni?
Per il Libretto Famiglia il compenso minimo stabilito è di 10 euro
all'ora (8 euro per compenso a favore del prestatore; 1,65 per la contribuzione
ivs alla Gestione separata Inps; 0,25 per il premio assicurativo Inail; 0,10 per
gli oneri gestionali).
Per quanto concerne PrestO il compenso giornaliero non può essere
inferiore a 36 euro che è la retribuzione minima per 4 ore di lavoro. Tale
importo non può essere variato anche se la prestazione risulta essere di durata
inferiore. Per le ore successive alla quarta il costo è 12,29 euro (2,97 euro
per contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, 0,32 euro per il premio
assicurativo INAIL, ad Addizionale dell’1% per gli oneri di gestione della
prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore)
L’Inps, che svolge la funzione di intermediario tra il datore di
lavoro e i lavoratori, si occupa di controllare e monitorare tutte le attività
del sito e di pagare i compensi, entro il 15 del mese successivo alla
prestazione, attingendo dal portafoglio elettronico del datore di lavoro.
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